Un Comune aveva installato telecamere a lettura continua della pubblica via nell’ambito dei patti per la sicurezza urbana, con la finalità dichiarata di prevenzione e contrasto della criminalità diffusa e predatoria. Un giorno, su quella strada, è avvenuto un incidente. Il Comune ha utilizzato le immagini per ricostruire la dinamica, accertare le responsabilità, contestare una violazione del Codice della Strada e trasmettere il filmato alla Motorizzazione civile, ai fini di un procedimento di revisione della patente.
Con il provvedimento n. 341 del 14 maggio 2026 il Garante per la protezione dei dati personali ha dichiarato illecito quel trattamento.
La reazione più comune, davanti a una vicenda simile, è di perplessità: le immagini c’erano, l’incidente era reale, l’accertamento era corretto nel merito. È esattamente il punto. La liceità di un trattamento non dipende dall’utilità del risultato, ma dalla finalità per cui i dati erano stati raccolti.
Il vincolo di finalità, spiegato da un caso
Il principio di limitazione delle finalità è enunciato dall’art. 5, par. 1, lett. b) del Regolamento: i dati sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e non ulteriormente trattati in modo incompatibile con quelle finalità.
Applicato alle telecamere comunali, l’Autorità lo articola in tre passaggi.
Primo: quelle telecamere hanno una finalità specifica, individuata dalla norma che ne ha consentito l’installazione — la sicurezza urbana ai sensi del d.l. 20 febbraio 2017, n. 14. Non sono un impianto polivalente a disposizione dell’amministrazione.
Secondo: finalità ulteriori possono essere perseguite solo in presenza di un’idonea base giuridica. L’accertamento delle violazioni del Codice della Strada è un’attività amministrativa distinta, che ha una propria disciplina e propri strumenti: non si estende automaticamente agli impianti installati per un altro scopo.
Terzo: la trasmissione delle immagini a un’amministrazione terza — nel caso, la Motorizzazione — richiede a sua volta un fondamento normativo, che nella fattispecie mancava.
Un ammonimento che pesa più di una sanzione
L’Autorità non ha irrogato una sanzione pecuniaria: ha adottato un ammonimento. È una circostanza che merita attenzione, perché rischia di essere letta come una tirata d’orecchie.
Non lo è, per due ragioni. La prima è che l’ammonimento accerta comunque l’illiceità del trattamento, e quell’accertamento resta. La seconda è che l’uso illecito delle immagini si riverbera sull’atto amministrativo che su quelle immagini si fonda: la contestazione della violazione e il procedimento avviato presso la Motorizzazione poggiano su un elemento probatorio acquisito in violazione della disciplina sulla protezione dei dati. È un terreno su cui l’ente si espone al contenzioso, e dove il costo non si misura in sanzioni ma in atti che non reggono.
Che cosa non si può fare
Dal provvedimento si ricava un elenco piuttosto netto di usi preclusi alle telecamere installate per la sicurezza urbana:
- contestare violazioni del Codice della Strada — passaggio con il rosso, sosta irregolare, velocità;
- ricostruire la dinamica di sinistri stradali per finalità amministrative;
- trasmettere i filmati ad altre amministrazioni, a compagnie assicurative o a privati, al di fuori dei casi previsti.
Resta ferma la possibilità di mettere le immagini a disposizione delle Forze dell’ordine e dell’Autorità giudiziaria quando vengono in rilievo condotte penalmente rilevanti — omicidio stradale, guida in stato di ebbrezza, fuga dopo un sinistro. Lì la base giuridica c’è, ed è di natura diversa.
La distinzione, per chi opera negli uffici, è meno intuitiva di quanto sembri: la stessa immagine può essere legittimamente trasmessa in un caso e illegittimamente nell’altro, a seconda della natura del procedimento e non della gravità apparente del fatto.
Che cosa devono fare gli enti
Il provvedimento ha ricadute operative che vanno oltre il singolo caso, e si sommano a quelle di un altro intervento dell’Autorità del febbraio 2026, che aveva richiamato un Comune sull’informativa, sulla segnaletica e sulla valutazione d’impatto in materia di videosorveglianza stradale.
- Rileggere il regolamento comunale di videosorveglianza mettendo in colonna, per ciascun impianto, la finalità dichiarata e gli usi effettivi. È l’esercizio che fa emergere le incoerenze, e quasi sempre ne emerge qualcuna.
- Rivedere la valutazione d’impatto. Se la DPIA è stata redatta sulla finalità di sicurezza urbana e l’impianto viene usato anche per finalità amministrative, la valutazione non copre il trattamento reale.
- Allineare informative e cartellonistica, sui due livelli previsti: il cartello sul posto e l’informativa estesa, facilmente reperibile sul sito istituzionale.
- Formare la Polizia Locale. È il punto decisivo, perché la richiesta di accesso alle immagini arriva quasi sempre da lì, spesso in buona fede e con una motivazione ragionevole. Chi risponde deve sapere che la ragionevolezza della richiesta non è il criterio.
- Tracciare gli accessi. Chi ha visionato quali immagini, quando e perché: senza questo registro l’ente non è in grado di dimostrare l’uso conforme, e il principio di responsabilizzazione gli chiede esattamente quello.
Il punto per chi ha responsabilità sui dati
C’è un aspetto che questo provvedimento illustra meglio di molti altri, e che riguarda chiunque svolga funzioni di responsabile della protezione dei dati presso un ente pubblico.
La richiesta che dà origine a un uso illecito non arriva quasi mai in forma sospetta. Arriva come una domanda sensata, avanzata da un ufficio che sta facendo il proprio lavoro, su un fatto vero, per un fine legittimo. Il vincolo di finalità è scomodo proprio perché limita usi che appaiono ragionevoli, e per questo viene eroso non da decisioni consapevoli ma da una successione di casi singoli in cui sembrava eccessivo opporsi.
La difesa non è l’intransigenza caso per caso: è avere deciso prima, per iscritto, che cosa quell’impianto può fare e che cosa no. Quando la decisione è stata presa in anticipo, chi risponde alla singola richiesta non deve arbitrare fra il buon senso e la norma — deve solo applicare una regola già scritta.
Il presente contributo ha finalità informativa e riflette il contenuto dei provvedimenti richiamati alla data di pubblicazione. Nulla di quanto scritto costituisce parere legale sul caso concreto: la valutazione della liceità di un impianto di videosorveglianza dipende dalla base normativa che ne ha consentito l’installazione e dagli usi in concreto praticati.
Fonti: Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento n. 341 del 14 maggio 2026, segnalato nella newsletter n. 548 del 17 giugno 2026; provvedimento del 12 febbraio 2026 in materia di videosorveglianza stradale; d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla l. 18 aprile 2017, n. 48.


