Nella seduta del 4 agosto 2026 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato un disegno di legge di revisione della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti prevista dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. È il primo tentativo di riscrittura complessiva del sistema da quando il decreto è entrato in vigore.
Prima di entrare nel merito, una precisazione che pesa più di ogni altra: si tratta di un disegno di legge. Dovrà percorrere l’iter parlamentare, potrà essere modificato, e fino all’entrata in vigore continuano ad applicarsi le regole di oggi. Nessun modello organizzativo va rifatto adesso per effetto di questo testo. Il che non significa che se ne possa ignorare la direzione, e su questo si tornerà alla fine.
Da dove viene il testo
Il disegno di legge non nasce in modo estemporaneo. Con decreto del 7 febbraio 2024 il Ministero della giustizia aveva istituito un tavolo tecnico coordinato da Giorgio Fidelbo, presidente di sezione della Corte di cassazione, composto da diciannove tra magistrati, professori universitari e avvocati, che nel corso dei lavori ha svolto audizioni con Confindustria, Confcommercio, Assonime e l’Osservatorio nazionale 231. La relazione conclusiva, corredata dell’articolato, è stata resa pubblica il 14 gennaio 2026. Il disegno di legge approvato ad agosto ne raccoglie l’impianto di fondo.
Il cuore della riforma: la colpa di organizzazione diventa il criterio di imputazione
Il sistema vigente distingue a seconda di chi ha commesso il reato. Se l’autore occupa una posizione apicale, l’ente risponde a meno che non riesca a dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un modello idoneo, di averne affidato la vigilanza a un organismo dotato di autonomi poteri, e che il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente quel modello. Se l’autore è un soggetto sottoposto all’altrui direzione, la responsabilità presuppone invece l’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, e l’onere di provarla grava sull’accusa.
Questa asimmetria è il bersaglio principale della riforma. Il comunicato del Consiglio dei Ministri è netto:
Il testo supera la distinzione, oggi posta a fondamento del sistema, tra reati commessi da soggetti in posizione apicale e reati commessi da soggetti sottoposti all’altrui direzione. La colpa di organizzazione è elevata a criterio di imputazione soggettiva dell’illecito: l’ente risponde soltanto quando sia accertato il nesso di causalità tra la mancata adozione o l’inefficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi e la commissione del reato. Viene conseguentemente meno l’inversione dell’onere probatorio a carico dell’ente.
Il passaggio ha una portata che conviene misurare con precisione. Oggi, di fronte a un reato commesso da un apicale, l’ente si trova nella posizione di doversi discolpare. Domani, se il testo passasse in questa forma, sarebbe il pubblico ministero a dover individuare la specifica carenza organizzativa e a dimostrare che è stata quella carenza a rendere possibile il reato. Non basterebbe più rilevare che un reato è avvenuto per inferirne che il modello non funzionava.
Va segnalato un punto che il comunicato non chiarisce: non vi è alcun cenno all’organismo di vigilanza. Se la prova liberatoria costruita sull’attuale impianto viene meno, occorrerà leggere l’articolato per capire quale ruolo residui all’organismo e quali obblighi restino in capo agli enti che lo hanno istituito.
Il modello organizzativo acquista un contenuto legale
Uno dei limiti storici del decreto è che il modello non ha mai avuto un contenuto tipizzato: la sua idoneità è stata definita in via giurisprudenziale, spesso ex post, dopo che il reato si era verificato. Il disegno di legge interviene proprio qui, definendo il contenuto essenziale del modello, la procedura per la sua adozione e revisione, e i criteri che orientano il giudice nella valutazione di idoneità.
Ne discendono tre previsioni di rilievo pratico immediato:
- Presunzione di adeguatezza per i modelli conformi alle linee guida associative. I modelli adottati in conformità alle linee guida predisposte dalle associazioni rappresentative degli enti si presumono adeguati, e il giudice che intenda discostarsene deve motivare puntualmente, evidenziando i profili di inidoneità.
- Salute e sicurezza sul lavoro. Si presumono conformi, con efficacia esimente, i modelli adottati sulla base della norma UNI ISO richiamata dal testo.
- Piccole e medie imprese. L’elaborazione di procedure semplificate per l’adozione e l’efficace attuazione del modello è demandata a un decreto del Ministro della giustizia.
Reati colposi: una presunzione di interesse o vantaggio
Per i reati colposi — il terreno degli infortuni sul lavoro e degli illeciti ambientali — il testo introduce una presunzione di interesse o vantaggio dell’ente quando dall’inosservanza delle disposizioni inerenti allo svolgimento dell’attività sia derivato, in misura apprezzabile, un risparmio di spesa o un incremento della produzione.
È la codificazione di un criterio che la giurisprudenza aveva già elaborato per superare la difficoltà logica di riferire un “interesse” dell’ente a un evento non voluto. Trasferirlo dal diritto vivente al testo di legge ne rende però più prevedibile l’applicazione, il che vale in entrambe le direzioni.
Rimediare diventa possibile: le nuove cause di estinzione
Accanto alla remissione della querela e alla particolare tenuità del fatto — quest’ultima a condizione che l’illecito dell’ente risulti occasionale — il disegno di legge introduce una specifica causa di estinzione fondata su condotte riparatorie successive al fatto, volte a eliminare le carenze del modello riscontrate dal pubblico ministero. In presenza di delitti, l’ente non può beneficiarne più di due volte.
In materia ambientale e tributaria l’illecito si estingue a fronte dell’eliminazione della carenza organizzativa asseverata e, per i reati tributari, dell’integrale pagamento degli importi dovuti.
È forse la novità più significativa sul piano della gestione concreta della crisi. Introduce un percorso strutturato per cui l’ente che rimedia davvero — non che promette di rimediare — ottiene un esito estintivo. È una logica premiale già nota al sistema, qui però ancorata a un oggetto preciso: la carenza che il pubblico ministero ha contestato.
Il processo: l’accusa deve dire cosa non funzionava
Sul versante procedurale il testo impone al pubblico ministero di indicare specificamente le carenze organizzative nella richiesta di misura interdittiva e nella contestazione dell’illecito. L’omessa indicazione è causa di nullità, che si estende al decreto che dispone il giudizio.
Si aggiungono altre previsioni di rilievo difensivo: il sequestro preventivo è escluso quando l’ente offra idonea cauzione; l’archiviazione è disposta con decreto motivato del giudice; l’applicazione della sanzione su richiesta diventa accessibile all’ente indipendentemente dalla definibilità del giudizio nei confronti della persona fisica, con esclusione per i delitti indicati dall’articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale.
Il testo interviene poi sull’autonomia della responsabilità dell’ente, che sussiste anche quando l’autore del reato, pur identificato, sia dichiarato non punibile per difetto di colpevolezza rispetto alle carenze organizzative dell’ente. È introdotta infine una causa di estinzione dell’illecito decorsi cinque anni dall’irrogazione di una sanzione interdittiva non superiore a un anno, ovvero due anni in caso di sola sanzione pecuniaria, senza che l’ente abbia commesso un illecito della stessa indole.
Le imprese di piccole dimensioni
Nei casi di coincidenza soggettiva tra autore del reato ed ente — la situazione tipica della piccola realtà in cui l’amministratore è di fatto l’impresa — il giudice, in caso di condanna, può disapplicare o ridurre la sanzione pecuniaria nei confronti della persona giuridica, tenendo conto della pena già irrogata alla persona fisica. Si corregge così una duplicazione sanzionatoria che nelle strutture minori risultava difficilmente giustificabile.
I provvedimenti di non punibilità per particolare tenuità del fatto e di estinzione per ravvedimento operoso sono iscritti per estratto nel casellario e non compaiono nel certificato richiedibile da terzi: un dettaglio tecnico dalle conseguenze concrete rilevanti per chi partecipa a gare o intrattiene rapporti con la pubblica amministrazione.
La delega: il catalogo dei reati presupposto
Il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dall’entrata in vigore della legge, un decreto legislativo di revisione del sistema sanzionatorio e del catalogo dei reati presupposto, con limitazione agli illeciti attinenti alla criminalità d’impresa e previsione di sanzioni interdittive per i soli reati più gravi.
È il capitolo destinato a incidere di più sul lavoro quotidiano di chi costruisce e aggiorna i modelli. Il catalogo dei reati presupposto è cresciuto per stratificazioni successive fino a comprendere fattispecie di dubbia riconducibilità alla criminalità d’impresa, e la sua potatura cambierebbe il perimetro stesso della mappatura dei rischi. Va però letto per quello che è: una delega, il cui contenuto effettivo si conoscerà solo con il decreto attuativo.
Cosa conviene fare adesso
La risposta corretta non è “rifare il modello”. Il testo può cambiare in Parlamento, e intervenire oggi su previsioni non ancora definitive significa lavorare due volte.
La risposta corretta è che la direzione della riforma premia esattamente ciò che già distingue un modello reale da un modello di facciata, e su quello si può agire subito senza rischio di lavoro sprecato:
- Tracciare le scelte organizzative, non solo le procedure. Se l’accusa dovrà individuare una specifica carenza e dimostrarne il nesso causale con il reato, il valore difensivo della documentazione che prova come e perché una certa scelta è stata compiuta aumenta, non diminuisce.
- Verificare l’allineamento alle linee guida associative di riferimento. È da lì che passerebbe la presunzione di adeguatezza: un modello che se ne discosta senza una ragione documentata perde un vantaggio processuale che la riforma renderebbe concreto.
- Sul fronte salute e sicurezza, valutare il percorso di certificazione. L’efficacia esimente riconosciuta ai modelli costruiti sulla norma UNI ISO rende l’investimento più difendibile di quanto non fosse prima.
- Distinguere fra modello adottato e modello attuato. È la distinzione su cui il sistema si è retto per venticinque anni e che la riforma non attenua affatto: il nesso causale riguarda tanto la mancata adozione quanto l’inefficace attuazione.
Vale poi un’ultima considerazione, di ordine più generale. Un sistema che sposta sull’accusa l’onere di provare la carenza organizzativa non rende la 231 meno impegnativa per le imprese: ne cambia il baricentro. Sposta il confronto dal terreno della discolpa a quello della qualità dimostrabile dell’organizzazione. Che è, in fondo, il terreno su cui il decreto avrebbe dovuto collocarsi fin dall’inizio.
Il presente contributo ha finalità informativa e riflette lo stato del procedimento legislativo alla data di pubblicazione. Il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2026 non è in vigore e potrà essere modificato nel corso dell’esame parlamentare: fino ad allora restano applicabili le disposizioni vigenti. Nulla di quanto scritto costituisce parere legale sul caso concreto.
Fonti: Presidenza del Consiglio dei Ministri, comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 185; Ministero della giustizia, decreto istitutivo del tavolo tecnico del 7 febbraio 2024 e relazione conclusiva dei lavori coordinati dal Pres. Giorgio Fidelbo, resa pubblica il 14 gennaio 2026.

