Con la direttiva (UE) 2026/470 del 24 febbraio 2026, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 26 febbraio e in vigore dal 18 marzo, l’Unione ha ridotto in modo significativo il perimetro degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità e di dovere di diligenza delle imprese. È il cosiddetto pacchetto Omnibus, che modifica le direttive nate per rendere misurabile e verificabile l’impegno sociale e ambientale delle aziende.

La lettura che ne è stata data è quasi unanime: la sostenibilità torna a essere un affare delle grandi imprese. Per le piccole e medie aziende del nostro territorio è una lettura pericolosa, perché gli obblighi si restringono ma le domande dei clienti, delle banche e dei committenti non spariscono. Cambiano solo le regole con cui possono essere poste.

Cosa cambia: le nuove soglie

La direttiva interviene su due discipline distinte.

La rendicontazione di sostenibilità. L’obbligo di pubblicare informazioni sull’impatto ambientale, sociale e di governance si applica ora alle imprese con più di 1.000 dipendenti in media durante l’esercizio e ricavi netti superiori a 450 milioni di euro. Le soglie valgono sia a livello individuale sia a livello consolidato.

Il dovere di diligenza. L’obbligo di individuare, prevenire e mitigare gli impatti negativi sui diritti umani e sull’ambiente lungo la catena di attività si applica ora alle imprese con più di 5.000 dipendenti e ricavi netti superiori a 1,5 miliardi di euro.

Gli Stati membri devono recepire le modifiche in due tempi: una prima parte entro il 19 marzo 2027, una seconda entro il 26 luglio 2028.

Con queste soglie, in un tessuto produttivo fatto in larga parte di piccole e medie imprese, le aziende direttamente obbligate diventano pochissime. Ed è qui che nasce l’equivoco.

Il limite alla catena del valore

La parte più rilevante per le PMI non è l’innalzamento delle soglie, ma una regola meno visibile: il cosiddetto limite alla catena del valore.

Le grandi imprese obbligate alla rendicontazione devono raccogliere informazioni anche sui propri fornitori e partner. Negli ultimi anni questo si è tradotto in questionari sempre più lunghi, inviati a fornitori di ogni dimensione, con richieste di dati che una piccola azienda non aveva mai raccolto: emissioni, consumi, politiche sul personale, catena di subfornitura.

La nuova direttiva protegge le imprese della catena del valore con non più di 1.000 dipendenti: le imprese che rendicontano non possono imporre loro, ai fini della rendicontazione, informazioni che eccedono quanto previsto dai principi di rendicontazione volontaria, e le imprese protette hanno il diritto di rifiutarsi di fornirle.

È una tutela concreta. Ma va letta per quello che dice, non per quello che si vorrebbe dicesse.

Perché la PMI non è fuori dalla partita

Primo: il limite riguarda la rendicontazione, non gli altri scopi del contratto. Una grande impresa che non può pretendere certi dati per il proprio bilancio di sostenibilità resta libera di selezionare i fornitori secondo criteri propri, di inserire nei contratti clausole su condotta, sicurezza e ambiente, di chiedere garanzie per ragioni diverse. La pressione cambia forma, non scompare.

Secondo: esiste uno standard volontario. Il limite è costruito proprio sul riferimento ai principi di rendicontazione volontaria. Significa che esiste una base comune di informazioni che una PMI può ragionevolmente aspettarsi di dover fornire. Chi le ha già pronte risponde in pochi giorni; chi non le ha, rischia di perdere la gara.

Terzo: le banche e il mercato. L’accesso al credito, la partecipazione agli appalti pubblici e i rapporti con i grandi committenti tengono conto sempre più spesso di elementi di sostenibilità e legalità. Nessuna soglia europea modifica questi comportamenti.

Quarto: la reputazione. Per un’impresa del turismo, dell’agroalimentare o dell’artigianato di qualità, la sostenibilità non è un adempimento ma un argomento di vendita. Uscire dall’obbligo non vuol dire uscire dall’interesse del cliente.

Dalla rendicontazione all’organizzazione

C’è un modo più utile di guardare a questa stagione. La responsabilità sociale d’impresa, per una PMI, non coincide con un bilancio di sostenibilità da cinquanta pagine. Coincide con un’organizzazione che sa cosa fa, come lo fa e come lo dimostra.

Da questo punto di vista, gli strumenti che molte imprese già conoscono — il codice etico, le procedure in materia di sicurezza sul lavoro e ambiente, il modello organizzativo ai sensi del decreto 231, la gestione dei dati personali, il canale di segnalazione — sono i mattoni su cui costruire risposte credibili. Non servono documenti nuovi: serve metterli in relazione e renderli leggibili a chi li chiede.

Un fornitore che può esibire in modo ordinato le proprie politiche e i propri presidi non subisce il questionario: lo usa.

Il rischio del questionario compilato in fretta

C’è un aspetto che nelle PMI viene quasi sempre sottovalutato. Il questionario di sostenibilità arriva all’ufficio acquisti o all’amministrazione, ha una scadenza stretta ed è pieno di domande a cui nessuno in azienda ha mai risposto. La tentazione è compilarlo in modo ottimistico: sì alla politica ambientale, sì alla formazione, sì al codice di condotta per i subfornitori.

Quelle risposte non restano sulla carta. Spesso vengono richiamate nel contratto di fornitura, diventano condizioni per restare nell’albo fornitori, possono essere verificate con un audit. Una dichiarazione inesatta resa a un cliente è una fonte di responsabilità contrattuale, e nei casi più seri può giustificare la risoluzione del rapporto o richieste di risarcimento.

La regola prudente è semplice: si dichiara solo ciò che si è in grado di documentare, e ciò che manca si indica come tale, magari con un impegno e una scadenza. Un fornitore che dice «non ancora, ma entro sei mesi» è più credibile di uno che dice sempre sì e non sa esibire nulla.

Anche la gestione interna conta: le risposte date a clienti diversi devono essere coerenti tra loro, e qualcuno in azienda deve sapere cosa è stato dichiarato, a chi e quando.

Le verifiche da fare adesso

  • Chi sono i clienti che, per dimensione, restano obbligati alla rendicontazione o al dovere di diligenza? Da loro arriveranno le richieste.
  • Quali informazioni sono già disponibili: consumi, rifiuti, sicurezza, formazione, organico, politiche contro la corruzione?
  • Le richieste ricevute rispettano il limite alla catena del valore, quando sono motivate dalla rendicontazione?
  • I contratti con i grandi clienti contengono clausole di sostenibilità, codici di condotta, diritti di audit? Sono sostenibili per l’impresa?
  • Il codice etico e i presidi organizzativi esistenti sono aggiornati e documentati?
  • Chi, in azienda, risponde a un questionario di sostenibilità, e con quali dati?

Una considerazione finale

La semplificazione europea nasce da un’esigenza reale: la regolazione aveva caricato sulle imprese costi sproporzionati, e i più penalizzati erano spesso proprio i piccoli fornitori, schiacciati tra le richieste di clienti molto più grandi. Il limite alla catena del valore corregge questo squilibrio.

Ma sarebbe un errore trasformare una tutela in un alibi. Le imprese che useranno questa fase per organizzare con calma ciò che già fanno bene si troveranno avvantaggiate quando un cliente, una banca o una stazione appaltante chiederanno di dimostrarlo. Quelle che la leggeranno come un «liberi tutti» si accorgeranno che la domanda era rimasta la stessa: è cambiato solo chi ha l’obbligo di porla.


Il presente contributo ha finalità esclusivamente informativa, dà conto del quadro alla data di pubblicazione e non costituisce parere legale sul caso concreto. Le modifiche introdotte dalla direttiva richiedono il recepimento nell’ordinamento nazionale: le disposizioni applicabili vanno riscontrate sui testi di recepimento.

Fonti: direttiva (UE) 2026/470 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, di modifica delle direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L, 26 febbraio 2026).