L'anonimato è una condizione relativa, non una proprietà del dato: dipende dai mezzi ragionevolmente disponibili per reidentificare. E che un'informazione sia pubblica in rete non la rende disponibile per qualunque impiego. Consultazione aperta fino al 30 ottobre.
Un Comune ha usato le telecamere della sicurezza urbana per ricostruire un incidente e contestare una violazione del Codice della Strada. Il Garante ha dichiarato illecito il trattamento: la liceità non dipende dall'utilità del risultato, ma dalla finalità della raccolta.
Due milioni di euro al data broker che rivendeva dati professionali raccolti con lo scraping. Ma il provvedimento colpisce il venditore, mentre i dati restano nei CRM di chi li ha comprati — e lì sono il trattamento di un titolare diverso, che dovrà giustificarlo per conto proprio.
Due provvedimenti recenti del Garante — 1.715.600 euro a un operatore telefonico, 12.000 a un ente territoriale — dicono la stessa cosa a distanze siderali di scala: in nessuno dei due casi è servita una tecnica sofisticata. È bastata una configurazione che nessuno aveva deciso.
Con il provvedimento n. 476 del 18 giugno 2026 il Garante ha dichiarato illecito l'accesso alla posta elettronica di due dipendenti e irrogato una sanzione di 460.000 euro. Il punto non è se l'impresa possa leggere le email di chi sospetta: è da quando in poi. Cinque verifiche da fare subito.




