Dal 1° luglio 2026 sono in vigore le nuove Direttive dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale sull’esame dei marchi, dei disegni e dei modelli. Non sono una riforma normativa: sono le istruzioni con cui l’Ufficio applica il regolamento, e per chi deposita contano quanto la norma, perché descrivono come la domanda verrà effettivamente esaminata.

Fra le novità ce n’è una che merita di essere segnalata subito, perché non ammette rimedi: nelle procedure sui disegni e modelli le comunicazioni all’Ufficio viaggiano esclusivamente per via elettronica. Ciò che viene spedito per posta o corriere dopo quella data si considera non ricevuto, non viene restituito e viene distrutto dopo trenta giorni.

È l’occasione per tornare su una domanda che gli imprenditori pongono spesso e che quasi sempre viene impostata male: conviene registrare il marchio in Italia o in Europa?

La domanda sbagliata è «quanto costa»

Il confronto economico è immediato e sembra risolutivo. Depositare presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi in una classe costa, per la via telematica, poco meno di duecento euro, con un importo contenuto per ogni classe aggiuntiva. Depositare un marchio dell’Unione europea per una classe costa alcune centinaia di euro, con una progressione diversa sulle classi successive.

Il rapporto è di circa uno a cinque. Detta così, la scelta sembra fatta, e infatti moltissime imprese depositano in Italia perché costa meno, senza porsi altre domande.

Ma i due titoli non sono lo stesso prodotto a due prezzi diversi: sono due cose differenti, con due profili di rischio differenti. Il confronto corretto non si fa sulla tassa di deposito, si fa su tre elementi: dove si vende davvero, che cosa succede se qualcuno si oppone, e che cosa serve dimostrare fra cinque anni.

Il primo elemento: dove si vende davvero, non dove si vende oggi

Il marchio italiano protegge in Italia. Il marchio dell’Unione europea protegge, con un titolo unico, in tutti gli Stati membri.

Sembra ovvio, e produce comunque l’errore più frequente. L’impresa che vende solo in Italia deposita in Italia, e fa una scelta ragionevole. Il problema si presenta più tardi, quando comincia a vendere all’estero — spesso non per una decisione strategica, ma perché ha aperto un canale di vendita online e i primi ordini arrivano da fuori. A quel punto scopre che in un altro Stato membro qualcuno ha già registrato un segno simile, in perfetta buona fede, e che il proprio marchio italiano non serve a fermarlo.

Per un’impresa del nostro territorio che lavora nell’agroalimentare, nell’artigianato o nell’accoglienza, l’estero non è un’ipotesi remota: è il canale in cui il valore del marchio si realizza. La domanda da porsi non è dove si vende adesso, ma dove si venderà se le cose vanno come si spera.

Il secondo elemento: che cosa succede se qualcuno si oppone

Qui la logica dei due titoli si rovescia, e vale la pena capirlo prima e non dopo.

Il marchio dell’Unione europea ha carattere unitario: o vale in tutta l’Unione, o non vale. Se il titolare di un diritto anteriore in un solo Stato membro — anche piccolo, anche un mercato in cui non si è mai venduto nulla — propone opposizione e la vince, la domanda cade per intero. Non si salva la parte relativa agli altri ventisei Stati.

Esistono strumenti per limitare il danno, a cominciare dalla conversione della domanda caduta in domande nazionali, che conserva la data originaria. Ma sono rimedi, con costi e tempi propri, e presuppongono che qualcuno se ne accorga e li attivi nei termini.

Il deposito nazionale non ha questo profilo di rischio: un’opposizione in Italia riguarda l’Italia. In compenso, non offre alcuna protezione altrove.

Da qui una conseguenza pratica che vale più di ogni considerazione generale: la ricerca di anteriorità non è un costo eventuale, è la parte più importante della spesa, e su un deposito europeo lo è in misura maggiore. Risparmiare sulla ricerca per depositare in Europa è il modo più efficace di perdere l’intero investimento.

Il terzo elemento: che cosa si dovrà dimostrare fra cinque anni

Entrambi i titoli sono soggetti all’onere dell’uso: trascorso il periodo di tolleranza, il marchio non utilizzato è esposto alla decadenza, e in un contenzioso può essere richiesta la prova dell’uso effettivo.

Per il titolo europeo la questione ha un contorno particolare, perché l’uso va valutato in relazione al mercato dell’Unione. Un’impresa che ha depositato un marchio europeo e continua a vendere soltanto in una provincia italiana si trova, sul piano probatorio, in una posizione più fragile di quanto immagini.

È un ulteriore argomento contro l’idea che il marchio europeo sia semplicemente «quello che protegge di più». Protegge di più, e chiede di più.

Che cosa è cambiato a luglio, e perché riguarda anche chi deposita in Italia

Le nuove Direttive incidono su tre fronti.

Sui disegni e modelli, la rappresentazione sufficientemente chiara diventa requisito per l’attribuzione della data di deposito: se manca, la data non si ottiene, e non la si recupera integrando dopo. In una materia in cui la data è il bene giuridico principale, è un cambiamento che va conosciuto prima di depositare.

Sulle indicazioni geografiche, l’esame d’ufficio si è fatto più incisivo: l’Ufficio può opporsi anche quando il marchio non riguarda prodotti identici o comparabili, se il segno sfrutta o indebolisce la reputazione dell’indicazione protetta. Per un territorio in cui i prodotti a denominazione sono parte dell’identità economica, è una novità che tocca da vicino.

Sulle comunicazioni, come si è detto, la carta è fuori.

Chi deposita solo in Italia non è direttamente vincolato da queste istruzioni. Lo è però indirettamente, perché una parte rilevante del contenzioso sui marchi italiani nasce da conflitti con titoli europei, e perché la prassi dell’Ufficio europeo orienta l’interpretazione anche altrove.

Non sono due strade, sono tre

La domanda viene quasi sempre posta come un’alternativa secca, e non lo è.

Esiste una terza via, che consiste nel depositare prima in Italia e nell’estendere poi la protezione all’estero entro il termine di priorità, mantenendo la data del primo deposito. Per un’impresa che sta lanciando un prodotto e non ha ancora chiaro dove arriverà, è spesso la scelta più sensata: si occupa subito la data, che è il bene più prezioso, e si decide dopo con qualche mese di mercato alle spalle.

Esiste inoltre la via della registrazione internazionale, che consente di designare, con un’unica domanda appoggiata al titolo nazionale, una pluralità di Paesi anche fuori dall’Unione. È la strada da considerare quando i mercati rilevanti non coincidono con l’Europa — il Regno Unito dopo l’uscita dall’Unione, la Svizzera, gli Stati Uniti — e ha una caratteristica da conoscere: nei primi anni la sorte delle designazioni resta legata a quella del marchio di base, sicché la caduta di quest’ultimo si ripercuote a valle.

La scelta, insomma, non è fra due prodotti a scaffale. È la costruzione di un percorso, e come tutti i percorsi si progetta guardando dove si vuole arrivare, non dove si è.

Come impostare la scelta

  • Prima la ricerca, poi il deposito. Una ricerca di anteriorità seria costa una frazione di ciò che costa scoprire il conflitto dopo. Su ipotesi di deposito europeo è indispensabile.
  • Definire i mercati su un orizzonte di cinque anni, non su quello attuale. Se fra i mercati probabili ce ne sono due o tre europei, il titolo unico è quasi sempre più conveniente della somma dei depositi nazionali.
  • Scegliere le classi su ciò che si fa, non su ciò che si potrebbe fare. Le classi in eccesso costano subito e diventano un punto debole quando verrà chiesta la prova dell’uso.
  • Verificare il nome come nome a dominio e come segno d’uso prima di depositarlo. Un marchio registrato che non si può usare online ha un valore ridotto.
  • Segnare in agenda la sorveglianza. Il titolo non si difende da sé: le opposizioni si propongono nei termini, e i termini decorrono dalla pubblicazione della domanda altrui.
  • Considerare la via nazionale come primo passo consapevole, non come ripiego: depositare in Italia e valutare entro sei mesi l’estensione, rivendicando la priorità, è una strategia legittima e talvolta la migliore.

Una considerazione finale

La registrazione di un marchio è una delle poche attività giuridiche in cui il costo dell’errore è quasi interamente differito. Si deposita, tutto sembra funzionare, e il problema arriva anni dopo, quando il segno ha acquistato valore ed è troppo tardi per rifare la scelta senza perdere ciò che si è costruito.

Per questo la parte utile della consulenza non è la compilazione del modulo, che è alla portata di chiunque, ma le domande che si fanno prima: dove venderai, chi c’è già, che cosa dovrai dimostrare. Sono tre domande, e occupano molto meno tempo di quanto costi rispondere male.


Il presente contributo ha finalità esclusivamente informativa, dà conto del quadro alla data di pubblicazione e non costituisce parere legale sul caso concreto. Gli importi delle tasse di deposito sono soggetti a variazione e vanno verificati sui siti degli Uffici prima di ogni valutazione economica.

Fonti: Direttive dell’EUIPO sull’esame dei marchi e dei disegni e modelli dell’Unione europea, in vigore dal 1° luglio 2026; regolamento sul marchio dell’Unione europea; Codice della proprietà industriale; tariffe pubblicate dall’Ufficio italiano brevetti e marchi e dall’EUIPO.