Con la sentenza n. 28898 del 2026, decisa il 15 gennaio e depositata il 30 luglio, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno sciolto due nodi rimasti aperti dopo l’introduzione dell’interrogatorio preventivo in materia cautelare. Le questioni erano state rimesse dalla Quinta Sezione con ordinanza dell’ottobre 2025, e riguardavano i procedimenti con più indagati: quelli in cui la contestazione si articola su reati diversi, alcuni dei quali sottratti all’obbligo del contraddittorio anticipato.

Il principio che ne esce è netto: l’interrogatorio preventivo è un diritto della persona sottoposta alle indagini, non un adempimento del procedimento. Non si comprime per ragioni di economia processuale, non si recupera dopo, e la sua omissione non resta senza conseguenze.

Che cosa è l’interrogatorio preventivo

Fino alla riforma, la misura cautelare personale arrivava a sorpresa: l’indagato veniva sentito dopo, nell’interrogatorio di garanzia, quando la restrizione era già in atto. La novità ha ribaltato la sequenza per una fascia di reati, imponendo al giudice per le indagini preliminari di sentire l’interessato prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero.

L’impianto conosce però delle eccezioni, che la stessa norma individua: sono i casi in cui il contraddittorio anticipato comprometterebbe le esigenze cautelari, a cominciare dal pericolo di fuga e dall’inquinamento probatorio. È attorno alla latitudine di queste eccezioni che si è aperto il contrasto.

La questione: che cosa accade quando gli indagati sono più di uno

Il caso tipico è quello di un’indagine articolata. Il pubblico ministero chiede misure nei confronti di più persone; alcune contestazioni rientrano fra quelle esentate dall’obbligo, altre no. La prassi che si era formata in alcuni uffici era di gestire il procedimento in modo unitario: applicata la misura senza interrogatorio preventivo per la posizione principale, si procedeva allo stesso modo per le posizioni collegate, rinviando ogni ascolto al momento successivo.

La giustificazione era pratica, e non priva di un suo peso: convocare separatamente alcuni indagati mentre altri devono essere raggiunti a sorpresa significa, di fatto, annunciare l’operazione. Il contraddittorio anticipato su una posizione rischia di vanificare la misura sulle altre.

La domanda posta alle Sezioni Unite era dunque se la connessione fra i reati, o il loro collegamento probatorio, consentisse di estendere l’esenzione anche a chi, per il reato a lui contestato, avrebbe avuto diritto a essere sentito prima.

La risposta: l’esenzione non si estende ai coindagati

La Corte ha respinto quella lettura. Il diritto a essere ascoltati prima della decisione cautelare appartiene a ciascun indagato in relazione alla propria posizione, e non si trasferisce per contagio dalla posizione altrui. La connessione fra reati e il collegamento probatorio disciplinano il coordinamento delle indagini: non sono un titolo per sottrarre a una persona una garanzia che la legge le riconosce.

La conseguenza pratica è che, nei procedimenti a carico di più indagati, il giudice deve verificare posizione per posizione se l’obbligo sussista, e non può risolvere la questione a monte con una scelta unitaria. Se per un coindagato l’interrogatorio preventivo era dovuto, quell’interrogatorio va fatto.

Il secondo principio: che tipo di invalidità è

Il punto più rilevante per chi difende è il secondo. Le Sezioni Unite hanno qualificato l’omissione dell’interrogatorio preventivo, quando dovuto, come nullità a regime intermedio, riconducibile all’inosservanza delle disposizioni sull’intervento e l’assistenza dell’indagato.

Da questa qualificazione discendono tre conseguenze concrete.

La prima: la nullità è deducibile davanti al tribunale del riesame, anche se non era stata eccepita prima. Non si tratta di una questione che va sollevata immediatamente a pena di decadenza.

La seconda: il vizio è rilevabile d’ufficio. Il tribunale può accorgersene da solo, e deve tenerne conto.

La terza, ed è quella che cambia davvero le cose: l’interrogatorio di garanzia successivo non sana l’omissione. Non si tratta di due adempimenti fungibili. Sentire l’indagato dopo che la misura è stata applicata risponde a una funzione diversa da quella di sentirlo prima che il giudice decida: nel primo caso si controlla la permanenza delle esigenze, nel secondo si contribuisce a formarle. Trattare l’uno come rimedio dell’altro significherebbe svuotare la riforma.

Perché la pronuncia va oltre il caso deciso

La riforma è recente e il contenzioso cautelare che ne è seguito è ancora in corso. Le ordinanze emesse dall’entrata in vigore a oggi sono molte, e in un numero non trascurabile di casi la scelta di procedere in modo unitario è stata compiuta senza che nessuno la contestasse, perché la questione era controversa e l’esito incerto.

Oggi l’esito non è più incerto. Chi assiste una persona raggiunta da una misura cautelare in un procedimento con più indagati ha un motivo di impugnazione che prima era discutibile e adesso poggia su un principio di diritto. E poiché il vizio è deducibile per la prima volta al riesame, la verifica ha senso anche quando nessuno l’ha sollevata nella fase precedente.

Due atti che sembrano lo stesso e non lo sono

Vale la pena soffermarsi sulla ragione per cui l’interrogatorio successivo non rimedia all’omissione di quello preventivo, perché è il cuore della decisione e non una tecnicalità.

I due atti hanno lo stesso nome e la stessa forma, ma si collocano in due momenti logici opposti. L’interrogatorio preventivo si svolge quando il giudice non ha ancora deciso: ciò che l’indagato dice può concorrere a formare il convincimento sull’esistenza dei gravi indizi e sulla concretezza delle esigenze cautelari. Può, in altri termini, evitare la misura.

L’interrogatorio di garanzia si svolge quando la misura è già stata applicata ed è in esecuzione. La sua funzione è verificare che le condizioni permangano, e offrire all’interessato la possibilità di rappresentare elementi sopravvenuti o trascurati. Interviene su una decisione presa, in un contesto in cui la persona parla dallo stato di restrizione in cui si trova.

Sono situazioni non equiparabili sul piano della difesa, e non lo sono nemmeno sul piano psicologico. Considerare il secondo come sanatoria del primo significherebbe affermare che essere sentiti prima o dopo la privazione della libertà è indifferente: esattamente l’assunto che la riforma ha inteso ribaltare.

Un effetto collaterale che riguarda i tempi

C’è poi una conseguenza organizzativa che è bene mettere in conto. Se il contraddittorio anticipato va garantito posizione per posizione, la fase che precede l’emissione delle misure diventa più articolata: convocazioni, difensori da avvisare, atti da mettere a disposizione.

Chi ha responsabilità di indagine osserverà che questo allunga i tempi e aumenta il rischio di dispersione. È un’osservazione fondata, e le eccezioni previste dalla legge servono proprio a governare i casi in cui quel rischio è reale e dimostrabile. Ciò che la pronuncia esclude non è il ricorso all’eccezione: è il ricorso all’eccezione per categorie, applicata a tutti gli indagati di un procedimento perché applicabile ad alcuni.

La differenza, per chi difende, è sostanziale: significa che nell’ordinanza si deve poter leggere una valutazione riferita al proprio assistito, e non una motivazione costruita sulla posizione di altri.

Le verifiche da fare su un’ordinanza cautelare

  • Per il reato contestato al proprio assistito, l’interrogatorio preventivo era dovuto? La risposta dipende dalla qualificazione, non dalla gravità percepita del fatto.
  • Se era dovuto, è stato effettuato? La verifica si fa sugli atti, non sulla narrazione dell’ordinanza.
  • Se non è stato effettuato, il giudice ha motivato l’esenzione con riferimento a quella posizione, o l’ha desunta dalla situazione degli altri indagati?
  • Nel provvedimento compare un richiamo alla connessione o al collegamento probatorio come ragione per non procedere all’ascolto? È esattamente l’argomento che le Sezioni Unite hanno escluso.
  • Se l’interrogatorio di garanzia è già avvenuto, non lo si consideri un ostacolo: non sana l’omissione.
  • La questione non è stata sollevata finora? Non è preclusa: si può dedurre al riesame.

Una considerazione sul metodo

Le eccezioni all’obbligo di contraddittorio anticipato esistono per una ragione seria, e nessuno sostiene che siano un vezzo: ci sono indagini in cui l’annuncio equivale al fallimento. Ma un’eccezione va motivata sulla posizione a cui si applica, e la sua estensione automatica a posizioni diverse trasforma la deroga nella regola.

È il punto che la decisione mette a fuoco meglio di ogni altro. Le garanzie processuali si misurano su ciascuna persona, non sul procedimento inteso come blocco unico. Quando l’organizzazione del lavoro giudiziario diventa il criterio con cui si decide chi ha diritto a essere sentito e chi no, la garanzia ha smesso di essere tale ed è diventata una concessione.


Il presente contributo ha finalità esclusivamente informativa, dà conto del quadro alla data di pubblicazione e non costituisce parere legale sul caso concreto. Ogni valutazione su una misura cautelare in essere richiede l’esame degli atti del procedimento.

Fonti: Corte di cassazione, Sezioni Unite penali, sentenza n. 28898/2026; ordinanza di rimessione della Quinta Sezione penale, ottobre 2025; articoli 178, 291 e 294 del codice di procedura penale.