Il 4 agosto 2026 il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva lo schema di decreto legislativo che dà attuazione alla delega contenuta nella legge 23 settembre 2025, n. 132, in materia di intelligenza artificiale. Il provvedimento introduce nuove fattispecie nel codice penale e, quel che qui interessa, un nuovo articolo nel decreto legislativo 231/2001: l’art. 25-vicies, che porta quelle fattispecie nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti.

La lettura che ne è stata data è prevalentemente una: arriva l’intelligenza artificiale nella 231, i Modelli andranno aggiornati. È vero, ed è il minimo che si possa dire. Il punto che merita attenzione è un altro, e non dipende dall’entrata in vigore del nuovo articolo: un Modello che non sa quali sistemi di intelligenza artificiale l’ente sta già usando è scoperto sui reati presupposto di oggi, non su quelli di domani.

Che cosa introduce il provvedimento

Le nuove fattispecie penali sono due, e hanno struttura diversa fra loro.

La prima riguarda l’omessa adozione delle misure di sicurezza sui sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, e la loro alterazione illecita, quando dalla condotta derivi un pericolo concreto per beni di primario rilievo. È costruita, per quanto risulta, come reato di pericolo concreto e non astratto: non basta la violazione formale di un obbligo, serve che il pericolo si sia effettivamente prodotto. La responsabilità colposa è delimitata dalla colpa grave.

La seconda riguarda la diffusione illecita di contenuti generati o alterati mediante sistemi di intelligenza artificiale, quelli che il linguaggio corrente chiama deepfake. Qui la costruzione è come reato di evento, e non è limitata ai soli sistemi qualificati ad alto rischio.

Il nuovo art. 25-vicies del decreto 231 ricomprende entrambe fra i reati presupposto. Il quadro di riferimento europeo è il regolamento sull’intelligenza artificiale, che alla nozione di alto rischio dà un contenuto tecnico preciso.

Perché l’aggiornamento del Modello non è la prima cosa da fare

La reazione istintiva, davanti a un nuovo reato presupposto, è aggiungere una parte speciale. È la reazione sbagliata, o meglio: è la seconda cosa, non la prima.

Una parte speciale nuova descrive processi che l’ente conosce. Ma nella maggioranza delle organizzazioni che seguo l’intelligenza artificiale non è entrata da un progetto deliberato, con un capitolato e una valutazione: è entrata dal basso, attraverso strumenti che i singoli hanno cominciato a usare per lavorare meglio. Un assistente che redige bozze di corrispondenza. Un servizio che trascrive e sintetizza le riunioni. Una funzione di selezione dentro un gestionale acquistato per tutt’altro, che il fornitore ha aggiornato senza che nessuno se ne accorgesse.

Scrivere una parte speciale sui sistemi di intelligenza artificiale senza sapere quali siano equivale a disciplinare un processo che non si è mappato. È l’errore che la 231 conosce da vent’anni, riproposto su una materia nuova.

I sistemi che già ci sono toccano reati presupposto che già ci sono

Questo è il passaggio che di solito non viene fatto, e che invece è il più utile.

Prendiamo un algoritmo che ordina i fornitori in una procedura di acquisto, assegnando punteggi. Se quel criterio è manipolabile, o se qualcuno lo ha configurato in modo da favorire un’impresa determinata, la fattispecie che viene in rilievo non è la nuova: sono i reati contro la pubblica amministrazione, o quelli fra privati, che nel catalogo ci sono da sempre. Il sistema di intelligenza artificiale è il mezzo, non il titolo di reato.

Prendiamo uno strumento che filtra le candidature in un processo di selezione. Se il filtro produce esclusioni sistematiche su basi che la legge vieta, il problema investe la disciplina del lavoro e, in casi estremi, fattispecie penali già presenti fra i presupposti.

Prendiamo un sistema che genera o riconcilia documentazione contabile. Se produce rappresentazioni non veritiere, si è dentro i reati societari.

In nessuno di questi casi serve attendere l’art. 25-vicies. La responsabilità dell’ente è già configurabile oggi, e il Modello che non se ne occupa è già inadeguato oggi. Il nuovo articolo aggiunge fattispecie proprie; non crea il problema, lo rende visibile.

La colpa di organizzazione si sposta sul controllo dello strumento

C’è una ragione più profonda per cui questa materia interessa la 231 più di quanto sembri, e riguarda il criterio di imputazione.

La responsabilità dell’ente non discende dal fatto della persona fisica, ma dal deficit organizzativo che lo ha reso possibile. Quando la decisione è presa da una persona, il deficit si misura sulle procedure che la governavano. Quando la decisione è preparata, suggerita o eseguita da un sistema automatico, la domanda si sposta: chi ha scelto quel sistema, sulla base di quale valutazione, chi ne verifica il funzionamento nel tempo, chi è in grado di accorgersi che ha smesso di comportarsi come previsto.

Sono domande organizzative, non tecniche. E sono esattamente il terreno su cui un Organismo di Vigilanza è chiamato a vigilare. Un OdV che non riceve alcun flusso informativo sui sistemi automatici usati dall’ente non sta esercitando un controllo parziale: sta esercitando un controllo su una parte dell’organizzazione che si sta progressivamente svuotando.

Il sistema è di un altro: la catena contrattuale

C’è un aspetto che nelle discussioni su questa materia viene regolarmente saltato, e che invece sarà decisivo.

Nella quasi totalità dei casi il sistema di intelligenza artificiale che l’ente utilizza non è stato costruito dall’ente. È un servizio di un fornitore, spesso stabilito altrove, talvolta incorporato in un prodotto di un terzo che a sua volta si appoggia a un modello di un quarto. L’organizzazione che lo usa, di norma, non conosce i dati su cui il sistema è stato addestrato, non può ispezionarne il funzionamento e non è in grado di prevederne le variazioni: un aggiornamento del fornitore può cambiare gli esiti senza che nulla, all’interno, venga modificato.

Questo non trasferisce la responsabilità al fornitore. Nella logica della 231 l’ente risponde della propria organizzazione, e la scelta di affidarsi a uno strumento che non si è in condizione di controllare è essa stessa una scelta organizzativa, valutabile come tale.

Ne discende che il presidio si sposta dove l’ente ha effettivamente potere: sul contratto e sulla qualificazione del fornitore. Che cosa il fornitore dichiara sul funzionamento del sistema, quali informazioni si obbliga a rendere, se e come comunica gli aggiornamenti sostanziali, quali garanzie offre sulla documentazione tecnica, che cosa accade in caso di malfunzionamento. Sono clausole che oggi, nei contratti standard, quasi mai ci sono.

È un terreno che chi si occupa di protezione dei dati conosce bene, perché ricalca il percorso già fatto sui responsabili del trattamento: la stessa difficoltà di governare un fornitore più grande di te, gli stessi contratti proposti in blocco, la stessa necessità di documentare quantomeno di aver posto le domande. Chi ha già costruito quel presidio parte avvantaggiato.

Che cosa fare adesso, prima e a prescindere

  • Censire. Un elenco dei sistemi di intelligenza artificiale effettivamente in uso, ottenuto chiedendo alle funzioni e non all’ufficio informatico soltanto. Va incluso ciò che è arrivato dentro software già presenti attraverso aggiornamenti del fornitore.
  • Collegare ciascun sistema ai processi sensibili già mappati. Non serve una mappatura nuova: serve incrociare quella che c’è. Il sistema che tocca il ciclo passivo va accanto ai reati contro la pubblica amministrazione, quello che tocca il bilancio accanto ai reati societari.
  • Stabilire chi risponde. Per ogni sistema: chi lo ha introdotto, chi lo governa, chi verifica gli esiti. L’assenza di un nome è essa stessa il risultato dell’analisi.
  • Conservare la documentazione delle scelte. Perché quel sistema è stato adottato, quali verifiche sono state fatte, con quali esiti. È la prova dell’adeguatezza, e va costruita prima che serva.
  • Aprire un flusso informativo verso l’Organismo di Vigilanza. Anche minimo: l’introduzione di un nuovo sistema, la modifica sostanziale di uno esistente, gli scostamenti rilevati.
  • Prevedere la supervisione umana dove la decisione produce effetti su terzi. Non come formula da inserire in una procedura, ma come passaggio identificabile: chi guarda, che cosa può cambiare, in che tempi.

Un’ultima osservazione

Il testo è stato approvato dal Governo, ma va letto per quello che è: un decreto legislativo attuativo di una delega, che entrerà in vigore con i propri tempi e la cui applicazione porrà le questioni interpretative di ogni norma nuova. Presentare oggi ai clienti un aggiornamento del Modello come adempimento obbligatorio sarebbe scorretto.

Il censimento dei sistemi in uso, però, non è un adempimento futuro. È il presupposto di qualunque valutazione del rischio in un’organizzazione in cui una parte crescente delle decisioni passa attraverso strumenti che nessuno ha formalmente deciso di adottare. Chi lo fa adesso, quando la norma arriverà avrà già la parte difficile alle spalle.


Il presente contributo ha finalità esclusivamente informativa, dà conto del quadro alla data di pubblicazione e non costituisce parere legale sul caso concreto. Le disposizioni richiamate sono di recente approvazione e la loro portata applicativa andrà misurata sui testi definitivi.

Fonti: legge 23 settembre 2025, n. 132; schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri il 4 agosto 2026; regolamento (UE) 2024/1689; decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.