Con la circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni sulle disposizioni fiscali del Codice del Terzo settore: l’iscrizione al Registro unico nazionale, i nuovi criteri per stabilire se un’attività è commerciale e i regimi forfetari per le associazioni. Qualche settimana prima, con il decreto ministeriale n. 2 del 13 gennaio 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 marzo, il Ministero del Lavoro aveva aggiornato le regole di funzionamento del RUNTS.
A settembre, con due terzi dell’anno alle spalle, molte associazioni non hanno ancora fatto i conti con queste novità. Il punto è che il 2026 è il primo anno in cui la nuova disciplina fiscale si applica davvero, e le scelte fatte o non fatte in questi mesi si vedranno nella dichiarazione dei redditi.
Il test di non commercialità: la regola del 6 per cento
Il cuore della riforma fiscale è il criterio che distingue le attività di interesse generale commerciali da quelle non commerciali ai fini dell’imposta sul reddito. È la distinzione che decide se un ente paga le imposte su quello che incassa.
Il principio base, come ricorda l’Agenzia, è che le attività sono non commerciali se i corrispettivi non superano i costi effettivi. Una regola semplice da enunciare e meno semplice da applicare, perché presuppone di sapere con precisione quanto costa ciascuna attività.
La norma prevede però un margine di tolleranza: l’attività resta non commerciale anche se i ricavi superano i costi, purché di non oltre il 6 per cento e per un massimo di tre periodi d’imposta consecutivi.
La circolare, che contiene numerosi casi concreti, aggiunge una precisazione importante per gli enti più piccoli: quelli con proventi inferiori a 300.000 euro possono valutare la non commercialità in modo unitario, sull’insieme delle attività svolte, anziché attività per attività.
Perché il margine non è un regalo
Il margine del 6 per cento viene spesso letto come una franchigia. In realtà è una regola che richiede molto ordine.
Per sapere se si sta sotto o sopra la soglia bisogna conoscere i costi effettivi di ciascuna attività: personale, locali, utenze, materiali, quote di spese generali. Un’associazione che tiene una contabilità unica e indistinta, in cui la festa di paese, il corso di formazione e il servizio di assistenza confluiscono nello stesso conto, non è in grado di rispondere alla domanda. E un ente che non sa rispondere, in caso di controllo, rischia di vedere riqualificate come commerciali attività che commerciali non erano.
C’è poi il limite temporale. Tre periodi consecutivi di sforamento entro il 6 per cento sono tollerati; il quarto no. Serve quindi un monitoraggio pluriennale, che vada oltre la chiusura del singolo bilancio.
Il nuovo forfetario per APS e OdV
La seconda novità riguarda le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, per le quali entra in vigore il nuovo regime forfetario previsto dall’art. 86 del Codice.
Le condizioni indicate dall’Agenzia sono due:
- l’iscrizione al RUNTS nella sezione speciale prevista per APS e OdV;
- ricavi, ragguagliati al periodo d’imposta, non superiori a 85.000 euro nel periodo d’imposta precedente.
Poiché il 2026 è il primo anno di applicazione, l’Agenzia ha chiarito che gli enti possono decidere di accedervi se ritengono di conseguire, nello stesso anno, proventi di natura commerciale non superiori a 85.000 euro.
È una scelta che va ponderata. Il forfetario semplifica e spesso alleggerisce, ma presuppone una stima attendibile dei proventi commerciali dell’anno. Una stima troppo ottimistica, magari legata a un evento andato meglio del previsto, può rimettere tutto in discussione.
Le ex ONLUS: il termine è già scaduto
Con il Codice del Terzo settore l’Anagrafe delle ONLUS è stata abrogata. Gli enti iscritti al 31 dicembre 2025 che intendevano acquisire la qualifica di ente del Terzo settore dovevano presentare domanda di iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026, allegando atto costitutivo, statuto adeguato e ultimi due bilanci approvati.
Per chi l’ha fatto e ha visto accogliere la domanda, la qualifica decorre senza interruzioni dall’inizio del periodo d’imposta: dal 1° gennaio 2026 per chi ha l’esercizio coincidente con l’anno solare.
Chi non ha presentato la domanda nei termini deve verificare con urgenza la propria posizione, perché la mancata transizione può avere conseguenze sul piano fiscale e patrimoniale, da valutare caso per caso.
Il RUNTS cambia le regole del gioco quotidiano
Il decreto ministeriale n. 2 del 2026, operativo dal 9 aprile, ha modificato il decreto del 2020 che disciplina il Registro. Tra le novità indicate dal Ministero del Lavoro:
- la figura del delegato del rappresentante legale, un soggetto di fiducia che può gestire le pratiche sul RUNTS — iscrizioni, variazioni, cancellazioni, accreditamento al cinque per mille, deposito dei bilanci — con due livelli di delega: la sola compilazione e trasmissione, oppure anche la sottoscrizione, con assunzione piena di responsabilità;
- il deposito dei bilanci entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
- l’aggiornamento annuale dei dati su associati, lavoratori e volontari entro il 30 giugno;
- l’inclusione dei comitati tra le forme giuridiche;
- semplificazioni per l’acquisto della personalità giuridica e per la devoluzione del patrimonio;
- l’obbligo di un indirizzo PEC dell’ente.
La figura del delegato merita attenzione. Semplifica la vita a presidenti volontari che non hanno dimestichezza con le piattaforme, ma sposta la responsabilità secondo il tipo di delega conferita. Chi firma deve sapere cosa sta firmando, e chi delega deve sapere a chi.
Le verifiche da fare prima della fine dell’anno
- Le attività di interesse generale sono mappate una per una, con i relativi ricavi e costi effettivi?
- La contabilità consente di imputare i costi, comprese le spese comuni, alle singole attività?
- Si è entro il margine del 6 per cento? E da quanti periodi consecutivi lo si supera?
- L’ente ha proventi inferiori a 300.000 euro e può quindi valutare la non commercialità in modo unitario?
- Per APS e OdV: conviene il forfetario? La stima dei proventi commerciali 2026 è realistica?
- L’iscrizione al RUNTS è completa e aggiornata, con la PEC dell’ente e i dati annuali?
- Chi gestisce le pratiche sul Registro, e con quale delega?
- Per le ex ONLUS: la domanda è stata presentata nei termini?
Una considerazione finale
Il Terzo settore italiano vive in larga parte grazie a persone che dedicano tempo gratuito a una causa, e che spesso vedono gli adempimenti come un ostacolo alla missione. È una percezione comprensibile, ma la nuova disciplina fiscale rende evidente una cosa: un ente che non conosce i propri costi non sa nemmeno se sta rispettando la propria natura non commerciale.
Ordine amministrativo e fedeltà allo scopo, in questo senso, sono la stessa cosa. E un ente ben organizzato è anche un ente più credibile agli occhi di chi lo sostiene, dei soci, dei donatori e delle amministrazioni con cui collabora.
Il presente contributo ha finalità esclusivamente informativa, dà conto del quadro alla data di pubblicazione e non costituisce parere legale o fiscale sul caso concreto. Le scelte di regime vanno valutate sui dati del singolo ente, anche con il supporto del professionista che ne cura la contabilità.
Fonti: decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore); Agenzia delle Entrate, circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026 e relativo comunicato stampa; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto ministeriale n. 2 del 13 gennaio 2026 (Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2026).


