Il 4 agosto 2026 il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, lo schema di decreto legislativo che attua la direttiva (UE) 2024/2853 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi. Il testo, secondo il comunicato ufficiale del Governo, aggiorna integralmente la disciplina contenuta nel Codice del consumo e la estende al software, ai file per la fabbricazione digitale e ai servizi digitali integrati o interconnessi con il prodotto.

Non è ancora legge, e seguirà il suo iter. Ma alcune scelte sono già definite dalla direttiva, e le nuove regole si applicheranno ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio dopo il 9 dicembre 2026. Il punto per le imprese è che il tempo per rivedere contratti, condizioni generali e rapporti con i fornitori è adesso, perché la responsabilità si misurerà su prodotti che si stanno progettando oggi.

Il software diventa un prodotto

La prima novità è anche la più ampia. Per quarant’anni la responsabilità del produttore è stata pensata per le cose: un elettrodomestico che prende fuoco, un freno che cede, un giocattolo con parti pericolose. Il software stava ai margini, oggetto di dispute interpretative.

Con la nuova disciplina la responsabilità per i prodotti difettosi si estende al software, ai file per la fabbricazione digitale — quelli che servono, ad esempio, per stampare un componente in 3D — e ai servizi digitali integrati o interconnessi con il prodotto.

Per un’impresa questo significa che l’aggiornamento distribuito a distanza, l’applicazione che governa un dispositivo, il servizio in cloud senza il quale una macchina non funziona entrano nel perimetro. Un difetto introdotto con un aggiornamento può generare responsabilità esattamente come un difetto di fabbricazione.

Più soggetti responsabili lungo la filiera

La seconda novità riguarda chi risponde. Il comunicato del Governo indica che vengono individuati ulteriori operatori economici responsabili, tra cui:

  • gli importatori;
  • i rappresentanti autorizzati;
  • i fornitori di servizi di logistica;
  • le piattaforme online;
  • chi modifica in modo sostanziale un prodotto.

È l’adeguamento della disciplina a catene di approvvigionamento globali, in cui il produttore può essere fuori dall’Unione e irraggiungibile. Per il danneggiato si moltiplicano i soggetti a cui rivolgersi. Per le imprese si moltiplicano le posizioni da presidiare.

L’ultima categoria merita attenzione particolare. Chi interviene su un prodotto già immesso sul mercato — un’officina che lo trasforma, un rivenditore che lo personalizza, un integratore che lo modifica per un cliente — rischia di assumere la posizione di chi ne risponde. Nelle filiere industriali del nostro territorio, fatte di lavorazioni e adattamenti successivi, non è un’ipotesi remota.

Quando la PMI diventa importatore senza saperlo

Per molte piccole e medie imprese l’estensione dei soggetti responsabili ha un effetto concreto e poco considerato. Chi acquista direttamente da un produttore stabilito fuori dall’Unione europea — un macchinario, un componente, un dispositivo elettronico da rivendere o da integrare nella propria offerta — e lo immette sul mercato europeo può trovarsi nella posizione di importatore.

È una situazione frequente: la ricerca del prezzo migliore porta a fornitori lontani, con i quali è difficile concordare garanzie efficaci e ancora più difficile agire in regresso se qualcosa va storto. Nella nuova disciplina, se il danneggiato non può rivolgersi utilmente al produttore, la catena dei responsabili si allunga verso chi è più vicino.

Prima di scegliere un fornitore extraeuropeo conviene quindi porsi alcune domande che fino a ieri sembravano superflue: chi è il rappresentante autorizzato nell’Unione, se esiste; quale documentazione tecnica il fornitore mette a disposizione; quali garanzie offre, e con quale possibilità concreta di farle valere; se l’assicurazione dell’impresa copre il ruolo che si sta assumendo.

Il risparmio sull’acquisto può essere reale. Ma va confrontato con il rischio di diventare, agli occhi di chi subisce un danno, l’unico soggetto raggiungibile.

Il danneggiato è più protetto nel processo

Il decreto rafforza la tutela di chi subisce il danno anche sul piano processuale:

  • il danneggiato può ottenere dal giudice l’esibizione degli elementi di prova in possesso dell’impresa;
  • sono introdotte presunzioni specifiche quando la complessità tecnica rende particolarmente difficile dimostrare il difetto o il nesso tra il difetto e il danno.

Tradotto in termini pratici: davanti a un prodotto complesso, un software opaco, un sistema con logiche difficili da ricostruire, non sarà più il danneggiato a doversi fare carico da solo di una prova tecnica impossibile. La documentazione tecnica dell’impresa diventa un elemento del contenzioso, e conviene che sia in ordine prima che qualcuno la chieda.

La clausola che non regge più

Veniamo al punto contrattuale. Il comunicato è netto: è stabilita la nullità di ogni patto che preventivamente escluda o limiti la responsabilità nei confronti del danneggiato.

Chi redige condizioni generali di vendita, licenze d’uso o contratti di fornitura conosce bene le clausole di esonero e di limitazione: «il fornitore non risponde di danni diretti o indiretti», «la responsabilità è limitata al prezzo pagato». Nei confronti del danneggiato, per i danni rientranti in questa disciplina, quelle clausole non avranno effetto.

Questo non rende inutile la contrattualistica: la sposta. Se non si può escludere la responsabilità verso chi subisce il danno, diventa decisivo stabilire tra le imprese della filiera chi ne sopporta il costo finale. Il componentista, l’assemblatore, lo sviluppatore del software, l’importatore, il distributore: la ripartizione interna del rischio, le manleve, le garanzie, gli obblighi di collaborazione in caso di contestazione e le coperture assicurative sono il terreno su cui si gioca la vera partita.

I tempi: prescrizione e decadenza

Secondo il comunicato, il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni e si estingue comunque decorsi dieci anni dall’immissione del prodotto sul mercato. Il termine sale a venticinque anni nei casi di lesioni personali che si manifestano dopo un lungo periodo di latenza.

Per un’impresa significa conservare la documentazione di progettazione, produzione, aggiornamento e distribuzione per un tempo molto più lungo di quanto la prassi suggerisca. Un archivio tecnico cancellato dopo cinque anni potrebbe mancare proprio quando serve.

Cosa conviene fare adesso

  • Mappare i prodotti che contengono software, che ricevono aggiornamenti o che dipendono da servizi digitali connessi.
  • Rivedere condizioni generali, licenze e contratti: le clausole di esonero verso il danneggiato vanno ripensate, quelle tra imprese vanno rafforzate.
  • Riscrivere la ripartizione del rischio con fornitori e clienti professionali: manleve, diritto di regresso, cooperazione tecnica in caso di reclamo, accesso alla documentazione.
  • Verificare le coperture assicurative alla luce dell’estensione al software e ai servizi digitali.
  • Censire le modifiche sostanziali: chi trasforma o personalizza prodotti di terzi deve sapere se sta assumendo la posizione del produttore.
  • Organizzare la documentazione tecnica in modo da poterla esibire, e conservarla per i tempi lunghi previsti.
  • Governare gli aggiornamenti: chi li decide, come vengono testati, come si traccia cosa è stato distribuito e quando.

Una considerazione finale

La disciplina europea prende atto di un cambiamento già avvenuto: i prodotti non sono più oggetti chiusi, finiti al momento della vendita, ma sistemi che continuano a cambiare dopo essere arrivati nelle mani del cliente. Chi controlla quel cambiamento ne risponde.

È la stessa logica che emerge quando si ragiona sulla catena contrattuale dei sistemi di intelligenza artificiale: la responsabilità segue il controllo, e il contratto è il luogo in cui il controllo si distribuisce. Le imprese che useranno i prossimi mesi per rimettere mano ai propri contratti arriveranno al 9 dicembre con un vantaggio concreto su quelle che scopriranno le nuove regole al primo reclamo.


Il presente contributo ha finalità esclusivamente informativa, dà conto del quadro alla data di pubblicazione e non costituisce parere legale sul caso concreto. Lo schema di decreto legislativo è stato approvato in esame preliminare e il testo definitivo potrà subire modifiche: le disposizioni richiamate vanno riscontrate sul testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Fonti: direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi; Presidenza del Consiglio dei Ministri, comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 185 (seduta del 4 agosto 2026).