Quando in azienda accade un infortunio grave, la prima domanda che si fanno tutti riguarda le persone: chi ha sbagliato, chi doveva vigilare, chi aveva la delega. È la domanda giusta, ma non è l’unica. Dal 2007 l’omicidio colposo e le lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro, sono reati che fanno rispondere anche l’ente: la società, la cooperativa, l’associazione.
E qui si apre un equivoco che incontro con regolarità: moltissime imprese sono convinte che, avendo il documento di valutazione dei rischi, la formazione tracciata e il medico competente, siano a posto anche sul fronte della responsabilità dell’ente. Non è così. Sono due documenti che rispondono a due domande diverse, e averne uno non copre l’altro.
Che cosa rischia l’ente
La norma distingue tre ipotesi, con sanzioni molto diverse fra loro.
Per l’omicidio colposo commesso con la violazione più grave fra quelle richiamate dal testo unico sulla sicurezza la sanzione pecuniaria è fissata in mille quote, cioè il massimo previsto dal sistema. Negli altri casi di omicidio colposo da violazione delle norme di sicurezza la sanzione va da duecentocinquanta a cinquecento quote. Per le lesioni gravi o gravissime la sanzione è fino a duecentocinquanta quote.
In caso di condanna si aggiungono le sanzioni interdittive: da tre mesi a un anno nelle ipotesi di omicidio colposo, fino a sei mesi per le lesioni. Sono quelle che incidono sull’attività, e per molte imprese pesano più della sanzione in denaro.
Vale la pena fermarsi un istante su questo punto: siamo di fronte a reati colposi, cioè a fatti che nessuno ha voluto, puniti con una cornice sanzionatoria che in alcuni casi supera quella prevista per reati dolosi. È una scelta del legislatore che dice molto su come viene considerata l’organizzazione del lavoro.
Due documenti, due domande
Il documento di valutazione dei rischi risponde a una domanda tecnica: quali sono i pericoli presenti in questa lavorazione, qual è la loro entità, quali misure li riducono. È un obbligo del datore di lavoro, non delegabile, ed è il cuore del sistema prevenzionistico.
Il Modello di organizzazione, gestione e controllo risponde a una domanda diversa, e cioè: come è organizzata questa impresa perché quelle misure vengano davvero applicate, da chi, con quali poteri, con quali controlli, e che cosa succede quando qualcuno non le applica.
La differenza non è formale. Nel giudizio sulla responsabilità dell’ente non si discute se il rischio fosse stato valutato: si discute se l’organizzazione fosse costruita in modo da impedire che la violazione si verificasse, e se qualcuno, all’interno, fosse in grado di accorgersene prima dell’infortunio. È quella che si chiama colpa di organizzazione, e resta il criterio su cui tutto il sistema si regge.
Il testo unico sulla sicurezza, del resto, dedica un articolo proprio ai modelli di organizzazione e gestione e ne fissa i requisiti ai fini dell’efficacia esimente. Il legame fra le due discipline è scritto nella legge, non è una costruzione dottrinale.
Tre situazioni in cui il vuoto viene a galla
Gli esempi che seguono sono situazioni-tipo, costruite per rendere concreto il discorso. Quello che hanno in comune è che in tutte il documento di valutazione dei rischi c’era, ed era anche fatto bene.
- L’infortunio in appalto. L’impresa ha valutato i propri rischi, ma il lavoratore infortunato è dipendente di una ditta esterna, presente in cantiere da settimane. La domanda che arriva non riguarda il documento: riguarda come sono stati scelti i fornitori, chi ha verificato la loro idoneità, chi coordinava le lavorazioni e quali informazioni circolavano fra le due organizzazioni.
- La delega senza potere. C’è un delegato alla sicurezza, formalmente nominato. Non ha però autonomia di spesa, e per ogni intervento deve chiedere autorizzazione alla proprietà. In questo caso la delega serve a poco: sposta il nome, non il potere, e l’organizzazione resta quella di prima.
- La formazione che esiste solo sul registro. I corsi sono stati fatti, le firme ci sono. Nessuno però ha mai verificato se le procedure vengano applicate nel turno di notte, dove si lavora in meno e con tempi più stretti. La distanza fra la procedura scritta e la prassi reale è esattamente ciò che viene misurato dopo un infortunio.
L’Organismo di Vigilanza dopo un infortunio
C’è un passaggio che nella pratica viene trascurato, e che invece pesa: che cosa fa l’Organismo di Vigilanza quando l’infortunio è accaduto.
Un organismo che apprende dell’evento dal giornale locale, o che ne viene informato mesi dopo in sede di relazione annuale, non sta esercitando una vigilanza. Il flusso informativo sugli infortuni — compresi i mancati incidenti, che sono il dato più prezioso e il meno comunicato — dovrebbe arrivare all’organismo subito, per prassi e non per cortesia, e tradursi in una verifica documentata.
Non si tratta di sovrapporsi alle funzioni della sicurezza, che hanno competenze tecniche che l’organismo non ha. Si tratta di verificare l’altra metà del problema: se la procedura esisteva, se era conosciuta, se qualcuno aveva segnalato criticità in precedenza, che cosa è stato fatto di quelle segnalazioni. Quando un procedimento comincia, il verbale che dà conto di questa verifica vale più di qualunque dichiarazione successiva.
Che cosa accade nelle settimane successive
Conviene avere presente come si svolge, in concreto, la fase che segue un infortunio grave, perché è lì che si capisce quali documenti contano.
L’area viene messa in sicurezza e spesso sottratta alla disponibilità dell’impresa; la produzione si ferma, in quel reparto e talvolta oltre. Parallelamente parte l’acquisizione documentale, e l’elenco è sempre lo stesso: il documento di valutazione dei rischi e i suoi aggiornamenti, le nomine e le deleghe, gli attestati di formazione, i verbali delle riunioni periodiche, le schede di manutenzione dei macchinari, le segnalazioni interne. Se l’ente ha un Modello, vengono acquisiti anche quello, i verbali dell’Organismo di Vigilanza e i flussi informativi ricevuti.
Da quel momento l’impresa non può più costruire nulla: può soltanto mostrare ciò che esisteva prima. È una differenza che molti comprendono troppo tardi, perché nella percezione comune il Modello è un documento che si aggiorna quando serve, mentre qui serve che fosse già aggiornato e, soprattutto, applicato.
C’è poi un aspetto che riguarda il tempo. I procedimenti per infortunio durano anni, e nel frattempo l’organizzazione cambia: le persone si spostano, i responsabili vanno via, i macchinari vengono sostituiti. La memoria di che cosa si faceva davvero in quel reparto, in quel turno, resta soltanto nei documenti. Se non ce ne sono, resta nelle dichiarazioni delle persone, che è terreno molto meno solido per tutti.
Che cosa verificare, senza aspettare l’infortunio
- Esiste un Modello, e la parte sulla sicurezza è davvero sua? Molti Modelli, su questo capitolo, si limitano a rinviare al documento di valutazione dei rischi. Quel rinvio non descrive l’organizzazione: la presuppone.
- Le deleghe attribuiscono poteri di spesa? Una delega senza autonomia finanziaria è una delega di facciata, e in giudizio viene letta per quello che è.
- Il flusso informativo verso l’Organismo di Vigilanza comprende infortuni, mancati incidenti e verbali degli organi di controllo? E con quali tempi?
- Il sistema disciplinare è stato applicato almeno una volta? Un sistema mai azionato, in un’organizzazione dove le violazioni accadono, dimostra il contrario di ciò che dovrebbe dimostrare.
- I fornitori e gli appaltatori sono qualificati con criteri scritti, e qualcuno verifica che restino tali nel tempo?
- Qualcuno controlla la distanza fra procedura e prassi? Non con un questionario: andando a vedere, nei turni e nei reparti dove è più probabile che la procedura venga saltata.
Una considerazione finale
Il documento di valutazione dei rischi dimostra che l’impresa ha valutato i pericoli. Il Modello dimostra — se è attuato — che l’impresa si è organizzata perché quella valutazione producesse effetti, e che aveva gli strumenti per accorgersi quando non li produceva.
Dopo un infortunio grave quei due documenti vengono letti insieme, e la domanda che decide l’esito non è se il rischio fosse scritto da qualche parte. È se l’organizzazione lo governasse davvero. È una domanda a cui conviene avere già risposto, con documenti che portano una data anteriore al fatto.
Il presente contributo ha finalità esclusivamente informativa, dà conto del quadro alla data di pubblicazione e non costituisce parere legale sul caso concreto. Gli esempi riportati sono situazioni-tipo e non si riferiscono a vicende seguite dallo Studio.
Fonti: decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, art. 25-septies, nel testo sostituito dall’art. 300 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, supplemento ordinario); decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, art. 30.


