Dal 30 settembre 2026 è in vigore il decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2026. Il provvedimento adegua l’ordinamento italiano al regolamento (UE) 2024/1689 sull’intelligenza artificiale e si articola in tre Titoli e ventidue articoli: l’uso dei sistemi di intelligenza artificiale nell’attività di polizia, le disposizioni penali e processuali, gli strumenti civili per il risarcimento dei danni.
La lettura che ne è stata data guarda quasi soltanto al primo Titolo, cioè al riconoscimento facciale e all’identificazione biometrica. Ma la parte che cambia qualcosa per le imprese sta nel secondo Titolo, ed è duplice: nasce un reato che può essere contestato anche a chi un sistema di intelligenza artificiale si è limitato ad acquistarlo, e due fattispecie entrano nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti.
Il reato nuovo
L’articolo 12 del decreto introduce nel codice penale l’articolo 437-bis, rubricato «omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi».
La struttura è quella dei reati di pericolo: non basta la violazione formale di un obbligo, occorre che dalla condotta derivi un pericolo per la vita o l’incolumità delle persone. La pena base è la reclusione da uno a cinque anni e sale da due a otto anni quando il pericolo riguarda la sicurezza dello Stato. L’alterazione illecita di un sistema ad alto rischio è punita più severamente, da due a sei anni, e da tre a dieci quando è in gioco la sicurezza dello Stato.
Due elementi meritano attenzione più del resto.
Il primo è che la norma punisce anche la colpa grave, con una pena ridotta da un terzo a un sesto. Non serve quindi che qualcuno abbia voluto l’omissione: è sufficiente una negligenza che non ammette giustificazione.
Il secondo è che la stessa pena prevista per l’omissione si applica all’utilizzatore professionale che omette intenzionalmente la sorveglianza umana. È il passaggio meno raccontato e il più rilevante: la responsabilità non si ferma a chi il sistema lo ha progettato o immesso sul mercato, ma raggiunge l’organizzazione che lo utilizza e che ha deciso, di fatto, di lasciarlo lavorare da solo.
Tre situazioni in cui può porsi il problema
Gli esempi che seguono sono costruiti come categorie astratte e servono a rendere concreta la fattispecie. Se ricorrano in concreto gli elementi del reato è valutazione che dipende sempre dal caso, a cominciare dal pericolo, che deve essere effettivo.
- L’allarme disattivato. Un sistema sorveglia una lavorazione e ha il compito di interromperla quando rileva un’anomalia. La funzione viene disattivata perché i fermi macchina costano. Da quel momento il presidio esiste sulla carta e non nella realtà.
- I parametri modificati. Qualcuno interviene sulla configurazione perché il sistema scarti meno pezzi. L’esito continua a essere rappresentato come conforme, ma il controllo non ha più la soglia per cui era stato costruito.
- L’aggiornamento non verificato. Il fornitore rilascia una nuova versione che modifica il modo in cui il sistema valuta le situazioni. All’interno nessuno se ne accorge, perché nessuno ha formalmente il compito di verificarlo dopo l’installazione.
Il terzo caso è quello che ricorre con maggiore frequenza, ed è anche il più insidioso: nessuno ha deciso nulla, e proprio per questo manca chi risponda della verifica.
Il ponte con il decreto 231
L’articolo 15 del decreto inserisce nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il nuovo articolo 25-vicies, dedicato ai reati commessi mediante sistemi di intelligenza artificiale.
All’ente si applicano la sanzione pecuniaria da seicento a mille quote per il nuovo articolo 437-bis e da duecento a settecento quote per l’articolo 612-quater, che punisce la diffusione illecita di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale. In entrambi i casi si aggiungono le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere b), c), d) ed e), del medesimo decreto.
La forbice edittale della prima fattispecie colloca il nuovo reato nella fascia alta del catalogo. Ma il dato più importante non è l’entità della sanzione: è che da oggi l’ente risponde in proprio, quando il reato è commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da chi opera nella sua organizzazione, e risponde per un deficit organizzativo, non per il fatto della persona. È lo stesso criterio di imputazione che regge l’intero sistema, applicato a una materia in cui l’organizzazione, spesso, non si è ancora posta il problema.
Il deepfake diventa un rischio d’impresa
L’articolo 612-quater del codice penale non è nuovo: era già presente e se ne è parlato soprattutto come reato che colpisce le persone, dalla diffusione di immagini falsificate alla manipolazione della voce. Ciò che cambia è il piano su cui si sposta.
Con l’ingresso nel catalogo dei reati presupposto, quella fattispecie diventa un rischio dell’ente. Il caso di scuola è un contenuto falsificato che colpisce un concorrente e che circola nell’interesse dell’impresa; ma il perimetro concreto è più ampio e comprende ciò che viene prodotto dalle funzioni marketing e comunicazione, da agenzie esterne, da chi gestisce i profili aziendali. Sono attività che in moltissime organizzazioni non sono mai state considerate un’area sensibile ai fini del Modello.
Che cosa non dice il decreto
Due precisazioni, perché in questi giorni circolano letture imprecise.
La prima riguarda il termine di dodici mesi. Esiste, ed è previsto dalle disposizioni transitorie, ma vale per rendere compatibili i sistemi già in uso nell’attività di polizia. Non è una moratoria generale: per le disposizioni penali e per il nuovo articolo del decreto 231 non è previsto alcun differimento.
La seconda riguarda il lavoro. Il divieto di adottare decisioni sul rapporto di lavoro in modo esclusivamente automatizzato appartiene a un secondo decreto legislativo, approvato in esame definitivo dallo stesso Consiglio dei ministri del 4 agosto 2026 e dedicato ai poteri delle autorità nazionali e all’uso dell’intelligenza artificiale nella formazione, nelle professioni, nel lavoro, nella sanità e nella pubblica amministrazione. Quel testo è il decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 ottobre, e produce effetti dal 23 ottobre 2026: una settimana dopo l’uscita di questo contributo. Sono due provvedimenti distinti, con date diverse, e conviene non confonderli: quanto si legge qui riguarda il primo.
Che cosa fare adesso
Nessun adempimento è previsto da una data. Ciò che segue non è un obbligo di legge: è il modo in cui si costruisce, prima che serva, la prova di essersi organizzati.
- Censire i sistemi effettivamente in uso. Chiedendo alle funzioni e non soltanto alla funzione informatica, e includendo ciò che è arrivato dentro software già presenti attraverso aggiornamenti del fornitore.
- Verificare quali rientrino fra i sistemi ad alto rischio secondo le definizioni del regolamento europeo. È una qualificazione tecnica e non si presume.
- Attribuire un nome a ciascun sistema. Chi lo ha introdotto, chi lo governa, chi ne verifica gli esiti nel tempo. L’assenza di un nome è essa stessa il risultato dell’analisi.
- Rendere identificabile la sorveglianza umana. Non come formula in una procedura, ma come passaggio verificabile: chi guarda, che cosa può modificare, in quali tempi, con quale traccia documentale.
- Intervenire sul contratto con il fornitore. Che cosa dichiara sul funzionamento del sistema, quali informazioni si obbliga a rendere, se e come comunica gli aggiornamenti sostanziali, che cosa accade in caso di malfunzionamento.
- Aprire un flusso informativo verso l’Organismo di Vigilanza, anche minimo: l’introduzione di un sistema nuovo, la modifica sostanziale di uno esistente, gli scostamenti rilevati.
- Estendere la valutazione alle attività di comunicazione, ora che la diffusione di contenuti generati artificialmente può impegnare la responsabilità dell’ente.
Una considerazione finale
Il criterio di imputazione non è cambiato: l’ente risponde della propria colpa di organizzazione, come accade da sempre nel sistema del decreto 231. Si è spostato però l’oggetto della verifica. Quando la decisione è preparata, suggerita o eseguita da un sistema automatico, la domanda non è più soltanto se esistesse una procedura, ma chi quel sistema lo ha scelto, chi lo controlla nel tempo e chi è in grado di accorgersi che ha smesso di comportarsi come previsto.
Per questo il censimento dei sistemi in uso, di cui abbiamo scritto l’8 settembre, prima che il decreto fosse pubblicato, resta il primo passo e non un adempimento futuro. Chi lo ha già fatto, oggi deve aggiornare un Modello. Chi non lo ha fatto deve prima scoprire che cosa c’è in casa.
Il presente contributo ha finalità esclusivamente informativa, dà conto del quadro alla data di pubblicazione e non costituisce parere legale sul caso concreto.
Fonti: decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160 (Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2026); decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179 (Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’8 ottobre 2026); decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; regolamento (UE) 2024/1689; comunicato stampa del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2026.


