Da quasi un anno, nel codice penale c’è un reato che molti ancora non conoscono. L’art. 612-quater, introdotto dalla legge 23 settembre 2025, n. 132 e in vigore dal 10 ottobre 2025, punisce l’illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale: quelli che tutti chiamano deepfake.

Il punto da capire subito è che il reato non riguarda solo chi crea il contenuto falso. Riguarda chiunque lo cede, lo pubblica o lo diffonde, se da questo deriva un danno ingiusto alla persona ritratta. E per chi ne è vittima, i primi giorni contano più di quanto si pensi.

Cosa dice la norma

Il testo è breve e vale la pena leggerlo per intero nei suoi elementi essenziali. È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque cagiona un danno ingiusto a una persona cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità.

Gli elementi sono quattro, e ciascuno ha un peso.

  • Il contenuto: immagini, video o anche soltanto voci. Un messaggio vocale falso con la voce di una persona rientra nella norma quanto un video.
  • L’origine: il contenuto deve essere falsificato o alterato con sistemi di intelligenza artificiale.
  • L’idoneità a ingannare: deve poter essere scambiato per autentico. Una caricatura evidente, che nessuno potrebbe credere vera, resta fuori.
  • La condotta e il danno: cedere, pubblicare o diffondere, senza consenso, cagionando un danno ingiusto.

Non solo chi lo crea: anche chi lo inoltra

La norma non punisce la creazione del contenuto in sé, ma la sua circolazione. Le condotte descritte sono cedere, pubblicare o altrimenti diffondere: una formula ampia, che si presta ad abbracciare anche il gesto più comune e sottovalutato, cioè l’inoltro in una chat di gruppo.

È un aspetto su cui chi ha vent’anni, e chi ha figli di quell’età, dovrebbe riflettere. Il video falso di un compagno di classe o di un collega che gira sui telefoni non è uno scherzo che «tanto ormai lo hanno visto tutti». Ogni passaggio può essere una nuova diffusione, e ogni diffusione allarga il danno. La valutazione della responsabilità del singolo dipenderà sempre dal caso concreto, ma l’idea di essere al riparo perché «non l’ho fatto io» è sbagliata.

Querela o d’ufficio: una differenza pratica

Il delitto è, di regola, punibile a querela della persona offesa. Significa che il procedimento parte solo se è la vittima a chiederlo, e che la querela va presentata entro un termine stabilito dalla legge, che non è lungo.

La norma prevede però tre casi in cui si procede d’ufficio, cioè a prescindere dalla querela:

  • se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si procede d’ufficio;
  • se è commesso nei confronti di una persona incapace, per età o per infermità;
  • se è commesso nei confronti di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate.

La stessa legge ha introdotto anche una circostanza aggravante di carattere generale: l’aver commesso un reato mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando questi abbiano costituito un mezzo insidioso, abbiano ostacolato la difesa o aggravato le conseguenze del reato. Un deepfake usato per diffamare, estorcere o truffare può quindi pesare anche su altri reati.

Se capita a te: le prime quarantotto ore

La reazione istintiva è chiedere a tutti di cancellare e sperare che finisca lì. È comprensibile, ma rischia di far perdere le prove proprio quando servono.

  • Conserva le prove prima che spariscano. Screenshot che mostrino il contenuto, l’account o il numero che lo ha pubblicato, la data e, se possibile, l’indirizzo web. Salva i messaggi con cui ti è stato segnalato e i nomi di chi te lo ha inviato.
  • Non rispondere e non trattare con chi lo ha diffuso, soprattutto se chiede denaro o altro in cambio della rimozione.
  • Segnala il contenuto alle piattaforme su cui circola, utilizzando le procedure previste per i contenuti non consensuali o manipolati.
  • Rivolgiti alla Polizia Postale o a un avvocato per valutare la querela. Il termine per presentarla decorre da quando hai avuto conoscenza del fatto: non aspettare di «vedere come va».
  • Se sei minorenne, parlane subito con un adulto di cui ti fidi. Non sei tu ad aver sbagliato.
  • Valuta il risarcimento. Oltre al processo penale, il danno alla reputazione, alla vita personale e al lavoro può essere fatto valere anche sul piano civile.

Tre regole per chi ha uno smartphone in mano

Il reato è costruito per punire chi fa del male. Ma molti comportamenti che portano dentro la norma nascono da leggerezza, non da cattiveria. Vale la pena dirle in modo semplice.

Prima regola: non creare contenuti falsi su persone reali senza il loro consenso. Anche per gioco, anche «solo per il gruppo». Le applicazioni che scambiano volti o imitano voci sono alla portata di tutti; il fatto che sia facile non lo rende innocuo. Una volta uscito dal telefono, il contenuto non si controlla più.

Seconda regola: se lo ricevi, fermati. Non inoltrarlo, non commentarlo pubblicamente, non ripubblicarlo per indignazione. Se riguarda qualcuno che conosci, avvisalo. Se riguarda un minore, parlane con un adulto o con la scuola.

Terza regola: il consenso non si presume. Il fatto che una foto sia pubblica sul profilo di qualcuno non autorizza a trasformarla. Il consenso che conta è quello all’uso specifico che se ne fa.

Sono regole che sembrano ovvie. Ma chi segue queste vicende sa che la maggior parte dei casi comincia proprio con un «era solo uno scherzo».

Il lato delle scuole, delle famiglie e delle imprese

Il deepfake non è solo un problema tra privati. Le scuole si trovano a gestire contenuti falsi che circolano tra studenti; le imprese scoprono che la voce di un amministratore può essere clonata per ordinare un bonifico urgente; un professionista può vedere la propria immagine usata per promuovere investimenti fraudolenti.

In tutti questi contesti vale la stessa regola: chi ha un ruolo di responsabilità deve sapere prima cosa fare, non improvvisare quando il contenuto è già ovunque. Una procedura interna minima — chi raccoglie le prove, chi contatta le piattaforme, chi informa l’interessato, chi valuta la denuncia — riduce i tempi e i danni.

Per le imprese, poi, il tema si intreccia con quello della sicurezza: un messaggio vocale che sembra del vertice aziendale non basta più come autorizzazione a un pagamento. È una verifica organizzativa, prima ancora che tecnologica.

Cosa verificare, in pratica

  • Il contenuto è stato generato o alterato con l’IA ed è credibile come autentico?
  • È stato ceduto, pubblicato o diffuso senza consenso? Una chat privata non è una zona franca.
  • Ne è derivato un danno alla reputazione, alla vita privata, al lavoro, alla serenità della persona?
  • Le prove sono state conservate in modo da essere utilizzabili?
  • Il termine per la querela è ancora aperto?
  • Ricorre uno dei casi di procedibilità d’ufficio?
  • Il deepfake è stato usato per commettere un altro reato, come una truffa o un’estorsione?

Una considerazione finale

Per anni, davanti a un’immagine, la domanda è stata «chi l’ha scattata?». Oggi è diventata «è vera?». Il legislatore ha scelto di intervenire non sulla tecnologia, che è neutra e utilissima, ma sull’uso che se ne fa contro le persone.

La norma è recente e la sua applicazione porrà questioni interpretative: che cosa sia «idoneo a indurre in inganno», quanto conti la consapevolezza di chi inoltra, come si misuri il danno. Ma il messaggio è già chiaro, ed è bene che arrivi prima a chi ha uno smartphone in mano che a chi siede in un’aula di tribunale: la faccia e la voce di una persona non sono materiale da montaggio.


Il presente contributo ha finalità esclusivamente informativa, dà conto del quadro normativo alla data di pubblicazione e non costituisce parere legale sul caso concreto. Ogni situazione va valutata sui fatti e sulle prove disponibili.

Fonti: legge 23 settembre 2025, n. 132 (Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025), art. 26, che ha introdotto l’art. 612-quater e il n. 11-decies dell’art. 61 del codice penale.